La disciplina di riferimento è quella della Srl semplificata (Srls), che ha inglobato la Srl a capitale ridotto (Srlcr). Ma quali sono le caratteristiche delle due diverse Srl
Srl a un euro
La Srl semplificata è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) ed è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138.La Srl a capitale ridotto era stata introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134) poi fatta confluire dal Decreto Lavoro nella Srls (Dl 76/2013), con trasformazione automatica di quelle già aperte.
Srl semplificata
Per la costituzione di una Srl semplificata non è richiesto per i soci costituendi limiti minimi di età (prima era prevista la soglia dei 35 anni oggi eliminata ), ne è necessario in quanto abolito l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani soci.Sono stai rimossi infine, anche gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.
Sono obbligatori i seguenti requisiti:
- Requisito di capitale da 1 a 9.999 euro.
- Soci ammissibili una o più persone fisiche.
- Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all’atto
della costituzione.
- Denominazione sociale indicata in atto costitutivo,
corrispondenza della società e spazio elettronico destinato alla
comunicazione telematica ad accesso pubblico (“società a
responsabilità limitata semplificata“), assieme ad ammontare del
capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del
registro delle imprese presso cui è iscritta.
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Il modello standard, “deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. n. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse.
Per le spese bisogna mettere in conto , per aprire la società semplificata 168 euro di imposta di registro più le tasse camerali mentre non si pagano imposte di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile.
Srl tradizionale
La costituzione di una normale Srl – regolamentata dagli articoli da 2462 a 2483 del Libro V, Capo VII del Codice Civile – vede come analogia la responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.Per aprire una Srl tradizionale è necessario un capitale sociale minimo di 10mila euro.
Non c’è un tetto massimo nel caso in cui però il capitale sociale raggiunge la cifra minima prevista per le società per azioni (120mila euro) è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.
L’ Atto costitutivo per la costituzione di una Srl è più complessa, L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, con l’intervento di un notaio., con molte norme relative all’amministrazione della società, al recesso o all’esclusione dei soci, al controllo dei conti, ai termini per l’approvazione del bilancio, alle competenze dei soci e degli amministratori
Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale.
I costi minimi per la costituzione di una Srl possono partire da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio.
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